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Regolamento di Polizia Municipale ![]() Giugno 2005: Per tutelare la nostra città con la consapevolezza delle norme predisposte, al fine di assicurare il sano e pacifico godimento del vivere urbano... Non parliamo logicamente dei tanti, enormi o meno importanti problemi che giornalmente ci troviamo ad affrontare; proponiamo semplicemente la coscienziosità dei limiti e delle regole poste a tutela del cittadino, il cambiamento deve partire da ogni singolo individuo ed è il buon senso così come l'esempio magistrale che può condurre ad un migliore domani. Alcuni divieti sono quasi obsoleti a leggerne la rigidità, ma questo solo a causa della cattiva abitudine acquisita con le esperienze quotidiane. Certo è che per talune situazioni il divieto dovrebbe essere accompagnato da incentivi o comunque da predisposizioni dell'amministrazione volte a limitare i disagi... Esempi? - Per gli escrementi dei cani occorrerebbero distributori appositi di sacchetti e/o guanti. - Per l'intrattenersi sugli scalini a mangiare sarebbero "deterrenti" dei tavoli di legno sistemati nei giardini pubblici. - Per gli accampamenti all'aperto sarebbero auspicabili luoghi deputati alla bisogna quali Ostelli e simili. Ma veniamo ad alcuni articoli invitando a prendere visione del documento integrale presso gli uffici di Polizia Municipale Attività proibite sul suolo pubblico Sul suolo pubblico è proibito: a) lavare, strigliare, tosare o ferrare gli animali; b) lavare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle e nelle rimesse; c) spaccare legna, vagliare o trebbiare granaglie; d) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la decenza pubblica; e) soddisfare alle naturali occorrenze, fuori dei luoghi a ciò destinati; f) eseguire giuochi di qualsiasi genere. Nettezza del suolo pubblico E’ fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l’abbia diminuita, anche se nel compiere un qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore. E’ fatto divieto ai proprietari di permettere che i loro cani depositino gli escrementi sul suolo pubblico, eccezione fatta per la parte immediatamente sottostante al marciapiede in corrispondenza delle zanelle stradali, nonché degli appositi manufatti costruiti per tale necessità. Le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini per la raccolta della carta straccia. La spazzatura e i rifiuti solidi urbani in genere dovranno essere raccolti in appositi sacchetti impermeabili e ben chiusi, che verranno rimossi dagli addetti al servizio della nettezza urbana. I sacchetti per la raccolta dei rifiuti potranno essere esposti nella pubblica via, esclusivamente entro i limiti di orario che verranno fissati dal Sindaco con propria Ordinanza per ciascuna zona della città. *** (*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 864/244 del 7.3.1978. A tale articolo fa riferimento l'ordinanza n. 2100 del 22.4.1993 qui di seguito riprodotta: IL SINDACO Considerato che il suolo pubblico è costantemente insudiciato dagli escrementi dei cani; Preso atto che tale situazione reca notevole disagio alla cittadinanza e che può essere motivo di diffusione di eventuali infezioni degli animali trasmissibili all’uomo; Considerato, inoltre, che l’imbrattamento del suolo pubblico da parte delle deiezioni dei cani è anche causa di possibili inconvenienti all’incolumità dei cittadini; Ritenuto, pertanto, indispensabile e necessario provvedere ad emanare norme atte ad ovviare, per quanto possibile, agli inconvenienti venienti e pericoli sopra menzionati; Visto... omissis... Visto l’art. 50 del vigente regolamento di polizia urbana che fa obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l’abbia diminuita, ORDINA I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico hanno l’obbligo di impedire che l’animale sporchi, con escrementi e liquami organici i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni e ai garages, gli spazi prospicienti i negozi, gli spazi dei mercati di quartiere e le loro adiacenze, nonché gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini. E’, inoltre, proibito l’accesso dei cani ai parchi di giochi per bambini; Qualora l’animale imbrattasse gli spazi di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo al proprietario o al conduttore del cane di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all’asportazione delle deiezioni. E’ tuttavia, consentito, per soddisfare le esigenze fisiologiche dei cani, l’utilizzazione delle zanelle o canalette situate sulla sede stradale lungo i marciapiedi delle strade stesse con l’obbligo, comunque di procedere alla pulizia ed alla asportazione delle deiezioni secondo quanto sopra specificato; Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico debbono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei alla pulizia e alla asportazione delle deiezioni; I contravventori alla presente ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa di L. 50.000.= nel caso che l’infrazione avvenga negli spazi dei pubblici giardini e di L. 30.000.= negli altri casi. La presente ordinanza entra in vigore a datare dal 1° giugno 1993: i Vigili Urbani e gli Agenti tutti della forza pubblica, sono incaricati di farla osservare a chiunque spetti. Art. 55(*) Tutela del decoro dei luoghi pubblici Salvo il disposto dell’art. 132, è vietato ai facchini, ai sensali, ai venditori ambulanti e ai trafficanti di qualsiasi genere, di intrattenersi in prossimità degli edifici monumentali e degli uffici pubblici, delle biblioteche, dei musei, dei loggiati e dei cimiteri per offrire merci o servizi. E’ vietato sdraiarsi sulle panche dei pubblici giardini e sui muriccioli dei palazzi, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni, collocare involti od oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse, sui gradini dei monumenti o sui davanzali o muriccioli degli edifici pubblici o privati. E’ vietato altresì introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giuocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro o tali che rechino disturbo alla quiete pubblica *** (*) Articolo integrato dall'ordinanza qui di seguito riprodotta: Ordinanza n° 171, in data 28.3.1977 Il Sindaco ordina: che sia vietato al pubblico l’accesso alle Loggie dell’Orcagna durante le ore notturne secondo il seguente orario: dal 1. aprile al 30 settembre - dalle ore 22 alle ore 8 dal 1. ottobre al 31 marzo - dalle ore 20 alle ore 8 che sia applicato rigidamente nell’ambito della loggia stessa il divieto di sedersi o sdraiarsi o collocare involti od oggetti di qualsiasi genere sui gradini dei monumenti o sui davanzali e nei muriccioli di edifici pubblici, nonché il divieto di introdursi o fermarsi ivi per mangiare, bere, giuocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza e dal pubblico decoro o tali che rechino disturbo alla quiete pubblica. Gli agenti della Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. Art. 58 Spargimento di sabbia sul suolo pubblico Il Sindaco potrà permettere che, per riguardo a persone ammalate, sia sparsa sabbia sul suolo pubblico, allo scopo di attenuare il rumore dei veicoli. Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere a sua cura e spese la sabbia sparsa appena ne sia cessato il bisogno. Art. 59 Vendita di giornali, opuscoli e simili Salvo sempre il disposto dell’art. 657 del Codice Penale, ai rivenditori di giornali, libri, opuscoli e stampe di qualsiasi specie, è proibito turbare la pubblica quiete annunziando le notizie, i fatti od anche il semplice titolo del giornale o della pubblicazione, è altresì vietato loro di sostare nei crocevia e in genere nei luoghi di maggior transito, e di collocare giornali e sommari sul pubblico suolo. Art. 61 Tutela della quiete pubblica E’ proibito tenere cani e in genere animali, anche se domestici, che rechino disturbo alla quiete pubblica. E’ vietato, specialmente nelle ore notturne, fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili, o comunque produrre rumori tali da recare disturbo alla quiete pubblica. Art. 62(*) Uso di apparecchi amplificatori del suono Sul pubblico suolo e nei locali pubblici in genere, l’uso di grammofoni, di apparecchi amplificatori del suono, di strumenti elettronici e di qualunque mezzo di richiamo e diffusione acustica, deve essere fatto in modo che non crei disturbo alla quiete pubblica. In ogni caso sul suolo pubblico l’uso dei medesimi dovrà cessare alle ore 23. I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra oltre le ore 23 purchè garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale. *** (*) Articolo modificato e/o integrato dall'ordinanza qui di seguito riprodotta e successivamente modificato con deliberazione della Giunta municipale n. 6195/5265 del 4.11.1986: Ordinanza del Sindaco n° 1002 del 19/12/1979 (ai sensi degli Artt. 61 e 62) Il Sindaco ordina: E’ fatto divieto di azionare strumenti di amplificazione di suono, apparecchi radiofonici, giradischi, filodiffusori e simili in negozi e pubblici esercizi in maniera tale che il livello sonoro, rilevabile quando le apparecchiature predetto sono in funzione, sia di turbativa alla quiete pubblica. A tale fine viene stabilito che ricorrono le condizioni di turbativa alla quiete pubblica qualora il livello sonoro rilevato quando le predette apparecchiature sono in funzione, ecceda di oltre 5 db. (A) il rumore di fondo. Per rumore di fondo s’intende il livello sonoro, prodotto anche dall’eventuale traffico veicolare misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le apparecchiature suddette, individuate come causa specifica del disturbo stesso. Il punto di rilevazione fonometrica viene fissato a porta aperta sulla soglia che limita la proprietà privata ed il pubblico suolo, all’altezza di mt. 1,50. Fatto salvo il limite delle ore 23 fissato dall’art.62 R.P.M., nessun apparato di suono di cui sopra potrà essere tenuto in funzione oltre l’orario di apertura del negozio o esercizio in cui è situato. Nel caso di ripetute violazioni a quanto disposto dalla presente ordinanza, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’apposizione dei sigilli alle apparecchiature, causa della turbativa alla quiete pubblica. Art. 72 Vasi da fiori posti sui davanzali I vasi da fiori, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico, o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l’innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa. Art. 76(*) Cani Salvo disposizioni del vigente Reg.to di Polizia Veterinaria, sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l’accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico, in cui i cani possano vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario. La stessa cautela è prescritta nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico che non possano aggredire o recar danno ai passanti. Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere . *** (*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 957/342 del 23.3.1978. Si riproducono qui di seguito le ordinanze nn. 1043 del 15.12.1979 e 6469 del 19.9.1997 che revoca l'ordinanza n. 2073 del 7.7.1988 e si richiama l'ordinanza n. 2100 del 22.4.1993 riprodotta a piè dell'art. 50. Ordinanza del Sindaco n° 1043 del 15.12.1979 Il Sindaco ordina: di vietare l' accesso ai cani nel giardino "Le Panche" di ammettere i contravventori alla presente ordinanza, alla conciliazione in via breve, mediante versamento nelle mani dell’agente verbalizzante di una somma determinata nell’importo di L. 5.000. L’agente verbalizzante è tenuto a rilasciare al contravventore ricevuta dell’avvenuto pagamento. La Repartizione VI - Divisione I Polizia è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza. Agli agenti di polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato l’incarico di far osservare la presente ordinanza. Ordinanza del Sindaco n° 6469 del 19.9.1997 IL SINDACO RICHIAMATO l’art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall’Ente Nazionale Protezione Animali; VISTO... omissis... CONSIDERATO che con l’Ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2073 del 7/7/1988 sono state esplicitate le norme di tutela degli animali e dettate disposizioni in materia; PRESO atto che sono stati segnalati nel territorio comunale numerosi casi di maltrattamento e in particolare inerenti le cattive condizioni di custodia da parte dei proprietari; VISTA la L.R. 8/4/1995 n. 43, art. 1, con la quale la Regione Toscana promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l’ambiente; PRESO atto dell’opportunità di rendere più chiare ed adeguate le disposizioni già impartite con l’ordinanza suddetta, anche in considerazione delle recenti norme emanate in materia; RILEVATO che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra citate, è in netto contrasto con i principi etici della collettività e con la civiltà e la cultura propri della città di Firenze; RAVVISATA così la necessità di emanare disposizioni al riguardo al fine della miglior tutela degli animali ed evitare casi di cattiva custodia revocando pertanto l’Ordinanza n. 2073 del 7 luglio 1988; VISTO... omissis... ORDINA E’ fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali. E’ fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza a cui appartiene. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. E’ vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E’ vietato detenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta un’adeguata tettoia. E’ vietato detenere cani o felini in terrazze o balconi per più di cinque ore giornaliere. E’ vietato altresì isolare animali in rimesse o cantine. Per i cani custoditi in recinti o terrazze la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, per un tempo totale di almeno due ore; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno cinque volte superiore a quella minima richiesta. E’ vietato detenere cani legati o a catena, ad eccezione che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata con una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 4 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto 8 entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto. Fatte salve le responsabilità penali in materia, le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi del capo 1° della L. 24/11/1981 n. 689, applicando la sanzione amministrativa da Lit. 300.000 a Lit. 1.000.000. La Polizia Municipale e chiunque altro spetti sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima. Art. 77 Requisizione dei cani I cani per i quali non siano osservate le disposizioni contenute nei precedenti articoli, saranno requisiti e condotti allo stabulario, osservandosi il disposto dell’articolo 32 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui cani. Art. 156 Sequestro di cose Chiunque abusivamente proceda ad una occupazione dello spazio o dell’area pubblica, od eserciti un’attività subordinata al permesso dell’autorità comunale, può essere soggetto al sequestro delle cose con le quali compie l’occupazione od esercita l’attività. Anche nel caso di esercizio abusivo del mestiere ambulante gli agenti comunali, oltre che contestare la contravvenzione potranno procedere al sequestro dei mezzi coi quali il mestiere si esercita. Le cose sequestrate saranno, a spese e rischio del contravventore, depositate nello stabulario comunale, e restituite solo dopo che sia stato effettuato un deposito di garanzia oppure dopo che la contravvenzione sia risoluta nei modi di legge. Trascorso un mese da questa data il Sindaco potrà procedere alla vendita degli oggetti sequestrati, tenendo a disposizione le somme invece delle cose, salvo la parte dovuta all’Erario dello Stato e del Comune. Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento, l’Autorità municipale potrà disporre l’immediata vendita, oppure, se del caso, la dispersione; quando la vendita immediata non sia possibile, esse potranno essere destinate ad Istituti di Beneficenza. * * *
* * * Nostra Proposta per i negozianti fiorentini da stampare ed affiggere in vetrina. |