Introduzione alla guida: Tanti tirano fregature e poi costringono il consumatore all'ingresso nel "tunnel del rimborso" al fine di farlo desistere da qualsiasi proposito, al fine di stremarlo, al fine di fargli dire, dopo anni magari in cui ha atteso invano giustizia... "mah, sai che... non son più tanto convinto della faccenda, aspetta, ma me li devono dare loro questi soldi oppure dovevo mandarglieli io?...
Accade tutti i giorni; acquistare un biglietto dell'autobus, il giornale, un elettrodomestico, una casa...
Quando ci si trova davanti ad un foglio con data certa, un susseguirsi di dati, cifre, richieste ed offerte, indicazioni, svolgimento di determinate azioni, una firma... beh... cosa fare?
Innanzitutto accertarsi di aver letto bene il tutto, se non è possibile poiché impeditivo data la scrittura piccola, eccessivamente forbita, esageratamente lunga, non sottovalutare la possibilità di chiedere: "Cosa sto firmando?"
La risposta non è sinonimo di sincerità ma se apporrete in calce che vi è stato spiegato dalla controparte avrete un elemento in più.
Accertatevi comunque e sempre che ciò che andate a firmare sia in più copie così da poterne trattenere una per voi. E' il caso in cui si firma una lista, un foglio bianco e poi si scopre che trattasi di un contratto, se ne avrete copia potrete dimostrare cosa ai vostri occhi realmente avete firmato.
In caso di pagamenti preferire sempre la formula "non trasferibile".
Per qualsiasi contestazione utilizzate sempre la forma scritta, inutile sprecare telefonate o pazienza, voce, salute in discussioni non certificabili.
Ricordare che spesso e volentieri è consigliabile farsi aiutare da associazioni dei consumatori regolarmente riconosciute.
Spesso si è nel giusto, altrettanto spesso la legge ci aiuta, ancor più spesso, però, non riusciamo ad ottenere giustizia.
Provare il danno che si è subito, provare il come, dove, quando, quanto e perché non è cosa da poco.
Potremmo dire che tutto è lecito anche se poi in realtà non tutto potrà essere usato se non magari per costituire un morale ammonimento.
Il vero consumatore/utente attento è colui che conserva tutto, o quasi.
Un viaggio andato male comporta per esempio di conservare quattro cose principalmente: I biglietti aereo-nave-treno o vauchers, gli scontrini per acquisti necessari, gli scontrini per l'acquisto dei bagagli e del loro contenuto se comprato per l'occasione ed il depliant di prenotazione turistica.
Una spiacevole situazione domestica o condominiale prevede delle foto, magari da certificare con un escamotage; sul retro della foto stessa apporre un francobollo e farlo annullare da un impiegato postale.
Un accordo tra due o più parti comporta la conservazione e dell'atto definitivo sottoscritto e di altri documenti atti a redigere il definitivo.
Da pochissimo tempo sono cambiate le regole:
Il commerciante che entro il 16 marzo 2004 ha sottoscritto il concordato fiscale non è più tenuto a rilasciare lo scontrino.
Il cliente che ne sarà comunque sprovvisto non pagherà più la sua parte di multa.
Però senza scontrino il consumatore è spacciato, non ha nessuna prova dell'acquisto... assurdo vero?
Si consiglia di richiederlo quindi sempre e comunque, in alternativa farsi rilasciare un equivalente ricevuta non fiscale ma con data, identificativi dell'articolo, prezzo, timbro del negoziante.
Dal gennaio 2005 scadono i termini del concordato fiscale e lo scontrino potrebbe essere ancora validamente richiesto ed obbligatoriamente emesso.
Usiamo il condizionale poiché siamo in attesa di maggiori chiarimenti da parte delle Istituzioni da noi interpellate... ...
Le risposte giunte evidenziano come il Concordato si riferiva solo al biennio 2003 2004; ciò significa che con il 1 gennaio 2005 è stato reintegrato l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale per i beni indicati dalla Legge in via indiretta estromettendone quelli non soggetti a rilascio di ricevuta fiscale.
Cosa importante: restano annullate le sanzioni a carico dei clienti "sprovvisti" di scontrino... era una norma obsoleta ed unica in Europa, il cliente doveva fare le veci di un poliziotto sottostando egli stesso alla multa non si capisce bene in base a quale principio datosi i limitati poteri concessi in caso di non emissione dello scontrino. ( Esperienza personale del nostro Direttore: all'età di 12 anni per una lattina di Sprite multone dopo che il commerciante aveva sostenuto di avere il registratore fuori uso!! )
Ultimamente è cambiata la normativa al riguardo.
Nel codice civile sono stati introdotti i nuovi articoli 1519bis fino a nonies che stabilscono:
- Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità
- La responsabilità del venditore copre i 24 mesi dalla vendita
- Il difetto va denunciato entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso
- Il consumatore ha diritto senza spese alla riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto
- I beni usati hanno garanzia non inferiore ai 12 mesi
Da sottolineare il fatto che la garanzia di 24 mesi si rivolge a tutta la merce venduta e che ne è responsabile il solo venditore! Un esempio?
Se si acquista un cellulare, non si ha diritto all'assistenza gratuita per 24 mesi ma la riparazione passerà per il venditore.
Comunque è da dire che alcune marche come Motorola, quando meritano va detto, riconoscono anche la garanzia presso i centri di assistenza, gratuita, nei 24 mesi.
Può capitare più spesso di quanto crediate.
Cosa sono le clausole vessatorie? Trattasi di clausole apposte ad un contratto tra venditore/imprenditore e consumatore/cliente, all'apparenza e non solo, purtroppo, molto pesanti per quest'ultimo rispetto alle facilitazioni e limitazioni di responsabilità riconosciute al venditore/imprenditore.
Sono clausole nulle da considerarsi come non apposte fin dall'inizio del rapporto contrattuale.
Vi sono per legge 20 casi di clausole vessatorie artt 1469-bis e segg del codice civile.
Tra le varie ricordiamo: Stabilire il prezzo di un bene al momento della consegna.
Stabilire una penale per inadempimento del solo consumatore.
Stabilire la possibilità per il professionista di trattenere somme di denaro per mancata conclusione del contratto ma non di versare il doppio del ricevuto.
Stabilire come foro competente per una controversia località differente dal domicilio del consumatore.
Magari per mettere su famiglia o perché con l'affitto è ormai possibile acquistare un tetto di proprietà o semplicemente per investimento.
Come muoversi?
Intanto consultare svogliatamente una buona rivista di settore... Buona perché?
Spesso non sono: carta, stampa, quantità a fare il servizio sano ed utile, confrontarne diverse, facendo molta attenzione al tipo di annuncio; se completo o meno, se accompagnato da foto, telefono fisso, numero di iscrizione a ruolo dell'agente immobiliare.
Questo numero lo assegna la C.C.I.A.A. competente per territorio ed è l'abilitazione professionale a svolgere l'attività con legalità, trasparenza e soprattutto copertura assicurativa.
Una volta individuata la zona più interessante logisticamente ed economicamente; selezionare all'interno di questa alcune offerte tipo che vorreste toccare con mano. Contattare l'agenzia e, se questa è seria, farà il modo di fissarvi una visita il prima possibile.
Ricordate se l'annuncio è in pubblicazione l'appartamento è e deve essere contestualmente sul mercato.
Quanto costa l'agenzia? L' 1, 2, 3 %, c'è anche chi va oltre dipende dal territorio, informatevi presso la vostra Camera di Commercio.
Ma a me l'agenzia non piace, preferisco il privato!
Giusto, aprire allora doppiamente gli occhi; tutto finirà in mano ad un notaio è vero, quindi i rischi saranno minimi ma non abbiate timore di chiedere, chiedere, chiedere anche al proprietario stesso.
Ad esempio questo durante la vostra prima conoscenza dovrebbe già avere alla mano la planimetria del quartiere in vendita e l'atto di provenienza dello stesso, ossia il suo precedente contratto di acquisto dal quale valuterete immediatamente chi è l'effettivo proprietario e con chi dovrete trattare.
Se vi dicono che i tempi sono lunghi, che non hanno ancora i documenti ecc. per carità la buona fede prima di tutto ma... se voi doveste vendere un bene importante come la casa, che non è decisione che giunge dall'oggi al domani, lo fareste senza nemmeno avere sottomano un minimo di documentazione valida?
Quali sono le principali spese burocratiche?
IVA (4% - 10%) | Imposta di registro (7% - 3% - 125€) | Imposta ipotecaria (2% - 125€) | Imposta catastale (1% - 125€)
Acquistando da costruttore come prima casa 4% più imposte fisse
Acquistando da costruttore 10% più imposte fisse
Acquistando da privato come prima casa, imposta di registro 3%, restanti fisse
Acquistando da privato, imposta di registro 7%, poi 2%, e 1%
[percentuali sul valore dichiarato che per un'abitazione deve essere comunque superiore alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 100]
Sul nastro trasportatore non compare il "fagottino da viaggio"?
Recarsi immediatamente presso il Lost & Found dell'aeroporto, denunciare lo smarrimento (tipo e colore del bagaglio) e farsi rilasciare il Rapporto Irregolarità Bagaglio.
Subito dopo recarsi presso lo sportello della propria compagnia aerea e richiedere l'anticipo per le prime spese o Kit di prima necessità, riconosciuto per legge.
Attendere che qualcuno telefoni per recapitare il bagaglio rinvenuto o al massimo recuperarlo al momento di ripartire per tornare a casa.
Nel frattempo conservare integri gli scontrini fiscali per qualsiasi spesa utile sia stata affrontata a causa del disagio, qualsiasi spesa.
AL rientro, se il bagaglio è stato definitivamente perso o non avete avuto più notizie o lo avete recuperato voi solo alla fine della vacanza, mandare una raccomandata A/R al vostro vettore denunciando l'accaduto con la fotocopia del R.I.B.
Attendere una risposta, saranno loro a richiedere la documentazione completa in originale comprensiva di - titoli di viaggio - etichette riferimento bagaglio - scontrini fiscali.
Se si è acquistato un pacchetto di viaggio presso agenzia & co. per legge è stata sottoscritta un'ulteriore assicurazione ed a questa deve essere inviata altra raccomandata A/R identica alla precedente.
(Non si tratta di chiedere due volte un rimborso ma come riconosciuto da sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone trattasi di aver pagato per due assicurazioni e quindi è lecito esser risarciti da entrambe)
Nel caso in cui non siate soddisfatti del rimborso propostovi poiché alla luce dei fatti si sono "dimenticati qualcosa", potrete sempre rivolgervi al Giudice di Pace della vostra città.
Arrivati in Stazione recarsi presso lo sportello RIMBORSI, non uno sportello qualsiasi poiché fare file per nulla è abitudine dell'utente, cattiva abitudine.
Presentare il biglietto del treno giunto in ritardo e farsi rimborsare l'importo tramite buono spendibile entro 6 mesi dall'accaduto.
Se non è presente in stazione uno sportello Rimborsi, scrivete all'ufficio clienti Eurostar presente nella Stazione centrale che ha emesso il biglietto, indicando i riferimenti cronologici e del treno da voi preso.
E' consigliabile sempre una raccomandata A/R poiché all'interno della busta chiusa avrete inserito il biglietto originale.
Ma vale solo per l'Eurostar perché è il top? Chiariamo le idee:
-Se il treno viene soppresso, il servizio interrotto, la partenza ritardata di 1 ora si ha diritto a rimborso del 100% del pagato.
Altrimenti un bonus valido per ricomprare un biglietto entro 6 mesi.
- Se vi è ritardo di più di 25 minuti o non funzionava il climatizzatore con Eurostar, si ha diritto al rimborso del 50% del biglietto.
- Se vi è ritardo di più di 30 minuti o non funzionava il climatizzatore con Intercity, il rimborso è del 30% del biglietto.
- Se vi è ritardo di più di 60 minuti o non funzionava il climatizzatore con Espresso ed Intercity notte, il rimborso è del 30%.
Per quanto concerne i biglietti non utilizzati per rinuncia del viaggio, sono rimborsabili entro due mesi dall'emissione se non convalidati o, se già convalidati entro 30 minuti dalla convalida stessa.
In alternativa può essere rilasciato un Bonus per l'intero importo, valido per acquistare un altro biglietto entro 6 mesi.
Il rimborso o rilascio del Bonus non viene effettuato se la somma da corrispondere al netto delle trattenute è pari o inferiore a 8 Euro.
Attenzione a questa normativa, molti tendono a passarci sopra ritenendo che se c'è riportata la legge i dati sono tutelati, nascosti ad occhi indiscreti. NO. La legge indica solo che deve esserci chiarezza e trasparenza nel trattamento dei dati presenti sul contratto. Ovvero nome, cognome, residenza etc. possono essere usati per proposte commerciali, pubblicità o altro quando questo uso ulteriore è riportato sul contratto.
Esempio personale da inserimento dati in banca on-line lavoro... "I suoi dati saranno trattatti conformemente alla normativa vigente..." E POI... "...acconsento a che i miei dati vengano inviati ad aziende anche per fini non relativi al rapporto lavorativo..." CAPITO?.
Valutate che in tale contesto si richiedevano anche dati piuttosto sensibili al limite di quelli che sono i dati richiedibili in ambiente lavorativo.
Inoltre tale legge dispone che vi sia comunque e sempre possibilità di aver accesso ai propri dati per modificarli o cancellarli.
Occhio in particolare, come dice la legge a:
"a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;"
Si possono trovare ancora moduli in cui viene riportata la legge 675 del '96, più aggiornati e trasparenti sono quelli che riportano invece il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, il "Codice" come viene definito, che regola la materia ad opera del Governo dietro delega delle Camere e consolidato con Legge n° 188 del luglio 2004.
In sostanza, e come al solito, occorre leggersi bene tutto, ma soprattutto occorre sapere che deve esserci scritto tutto.
Non basta richiedere un'autorizzazione in via generica ed approssimativa. Deve comparire la richiesta per l'utilizzo diretto dei nostri dati ad opera della parte contraente; e questo è ovvio laddove per esempio ci accingiamo a fare un ordine di consegna... senza cognome ed indirizzo sarebbe dura per le poste! (infatti molto spesso, se non sempre, nell'informativa troviamo... "la disponibilità dei dati relativi a nome ed indirizzo è obbligatoria ai fini dell'adempimento contrattuale"... cosa che suona male e ci fa capire che senza il -Sì- non ci arriverà nulla o non varrà nulla quel che abbiamo appena contratto). Ma deve inoltre comparire la richiesta di autorizzazione a divulgare a terzi i nostri dati.
Un'idea che a noi pare utile potrebbe esser quella di dividere personalmente, se già non lo fosse sul prestampato, le due autorizzazioni.
Scrivere di nostro pugno: "Autorizzo al trattamento dei miei dati per i fini strettamente legati al contratto..." "Non autorizzo la divulgazione dei miei dati a terzi collegati alla ditta ***, parte contraente nel presente contratto".
Capita a volte, di avere a che fare con annunci di lavoro,
al riguardo occorre ricordarsi che gli annunci devono sempre essere rivolti ad entrambi i sessi: opinabile visto che tanto chi decide ha ampia possibilità di scelta, alle volte avere un segretario o una segretaria (specie se chiusi in un ufficio lontano dal pubblico) poco cambia nella teoria ma molto incide sulla pratica a quanto parrebbe.
"Art. 1 L. 903/77 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro -
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione."
"Art. 10 D.Lgs. 276/2003 -
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori -
E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo."
Ricordare che la scelta di un giornale di annunci piuttosto che un altro vale nella sostanza e non nella forma, molte volte recriminando per qualsiasi evenienza ci viene risposto che il tale giornale non si ritiene responsabile per la veridicità dell'annuncio... Accettabile nel contesto di gratuità magari della rivista da noi acquistata, un po' meno accettabile allorquando si pensi che per l'annuncio un agente della rivista è stato contattato, ha contattato, l'inserzionista pagante, ma questo rientra in un discorso di tutela della propria immagine che crediamo sia interesse della rivista stessa.
Dal 2003 poi, D.Lgs.276 tutte le inserzioni non potendo essere anonime devono riportare i dati della società o privato che effettua la ricerca, comprensivi di telefonia fissa ed eventualmente mobile. "Art. 9 -
Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione -
1. Sono vietate comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro."
Non più insomma cose del tipo... "Importante Azienda Settore Import Export cerca personale... 333...".
Ovvio è decidere personalmente se l'azienda sia importante o meno, altrettanto ovvio è sapere con chi si avrà a che fare, sapere se la sede è fissa e certificata ecc. Altrettanto NON ovvia è la data di tale cambiamento 2003... ma questo oramai non ci interessa più.
Ricordare inoltre il discorso del trattamento dei dati personali: non può essere chiesto obbligatoriamente facendone dipendere la selezione o meno, non può essere generico e onnicomprensivo del tipo "concedo il libero trattamento dei miei dati..." ma Per cosa? Per diramarli a chi? In quale ambito o settore?.
Non vogliamo essere pessimisti ma sarebbe inevitabilmente snervante scoprire di non essere adatti al posto richiesto però ricevere ogni mese una rivista pubblicitaria di articoli di settore, offerte di corsi di specializzazione nel settore, telefonate di sondaggio di settore... ;P
Decidiamo di trascorrere un periodo di vacanze o di festa in una casa in affitto.
Se ci rivolgiamo ad un'agenzia immobiliare turistica, quelle da località balneari o sciistiche per intenderci occorrerà preventivamente sincerarsi sulla regolare iscrizione a ruolo presso la C.C.I.A.A. competene per territorio dell'agente titolare dell'agenzia stessa.
Potrebbe essere utile per una valutazione immediata della zona e del mercato stagionale di non soffermarsi su una sola agenzia e su una sola abitazione per agenzia.
Questo al fine di vagliare il portafoglio immobili dell'agente, valutarne l'efficienza, la bravura, il rispetto che riceve dal mercato.
Una volta individuato l'oggetto di nostro interesse chiedere principalmente tre cose:
Eventuali spese accessorie, Pulizia del locale, Deposito.
- Le utenze sono comprese o sono escluse? Se escluse richiedere che venga effettuata in vostra presenza la lettura di riferimento dei singoli contatori.
- La pulizia è a carico del conduttore o a spese del conduttore tramite ditta scelta dal locatore o gestore? Se a carico del conduttore sarà premura dello stesso fare modo di consegnare il locale in ottimo stato d'igiene. Se a spese del conduttore, questi quand'anche avesse pulito sarebbe comunque tenuto a pagare per far pulire nuovamente l'abitazione.
In entrambi i casi al momento dell'ingresso si deve pretendere la consegna del bene in ottimo stato. In ogni caso infatti il locatore-gestore è tenuto a controllare lo stato di manutenzione e pulizia operando di conseguenza.
- Segnalare qualsiasi guasto o disservizio al momento della scoperta onde evitare che la presunzione attribuisca malamente la paternità dei danni.
- Per qualsiasi intervento rivolgersi al referente. Spesso i locatori-gestori sono convenzionati con ditte che si occupano periodicamente di forniture, servizi, manutenzione.
- Generalmente si consegna un deposito che deve esser restituito alla fine del soggiorno in loco.
Assicurarsi di prendere possesso del bene muniti di un apposito titolo di affitto o equivalente di ricevuta a nome o per conto del locatore; se tramite rappresentante o gestore di cosa altrui, quest'ultimo deve esser ben identificato e rintracciabile. (no mero cellulare, no foglio di carta semplice...).
Se il soggiorno si rivela gradito operate pure la consegna in via informale o comunque richiestavi sapendo che, se il locatore-gestore avesse voluto sarebbe stato suo diritto-dovere controllare in vostra presenza il regolare rilascio del locale.
A contrario se si fossero verificati disagi, inefficienze o quant'altro possa far presagire fastidiosi strascichi pretendete una riconsegna formale e verbalizzata.
Capita sovente di imbattersi in luoghi dove si può entrare solo scevri di taluni beni personali, per obbligo o per necessità.
Alcuni di questi sono: biblioteche, banche, piscine, discoteche, parchi divertimenti... .
Altrettanto spesso capita che dopo aver lasciato i nostri oggetti in mani "amiche" ci si trovi a leggere quei freddi cartelli "La direzione non risponde dello smarrimento o della perdita o deterioramento dei beni depositati", i quali rendono vana qualsiasi rassicurazione fino ad allora sperata.
Ma cosa è il deposito? Art 1766 cod. civ. "E' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con lo scopo di custodirla e di restituirla in natura".
Si paga? Non si paga?... ancora non conta. Art 1767 "Il Deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti".
Ma è importante la gratuità o meno? Art 1768 "Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore".
Non è esclusa, ma è valutata con minor rigore... .
Esempi:
1 - Situazione in cui vi sia una cassetta, utilizzabile previo inserimento di una moneta, ove riporre gli oggetti. Si conserva una chiave con la quale in seguito recuperare oggetti e moneta.
2 - Situazione in cui viene richiesto un compenso anticipato per un deposito in cassetta munita di chiave che andrà riconsegnata al termine del deposito.
3 - Situazione in cui si consegna l'oggetto a terzi, previo pagamento; senza ottenere chiavi ma un numero riconoscitivo per individuare successivamente il bene personale.
Abbiamo posto le tre fattispecie anche ai gentili ragazzi dell'Aduc i quali ci hanno aiutato a sostenere che occorre valutare deposito e deposito ma che comunque si svolga la custodia, cambia solo la valutazione della responsabilità.
Se deposito gratuito occorrerà una grave negligenza della direzione affinché si possa ottenere un risarcimento; se deposito a pagamento la responsabilità vi è comunque anche in assenza di colpa.
Inutile aggiungere che basta leggersi il codice per evitare equivoci.
Sembra assurdo ora pensare che qualcuno, detenendo un nostro oggetto in custodia a titolo gratuito o meno possa liquidarci con un "Non siamo responsabili...".
La responsabilità c'è sempre, occorre valutarla, è ovvio che non pagando non possiamo pretendere il massimo della sicurezza.
Sentiamo molto parlare della conciliazione ma cos'è?.
Se nasce una controversia commerciale, la parte che si ritiene lesa può attivarsi per produrre domanda di conciliazione (presso l'ufficio preposto in Camera di Commercio). La segreteria darà comunicazione all'altra parte della richiesta ES: Caro Caio, Tizio chiede una conciliazione risolutiva di una controversia intercorsa il giorno, in merito...
A questo punto Caio potrà accogliere la richiesta ed i due si presenteranno davanti al conciliatore, persona esperta nella materia del contendere e preparata come mediatore conciliativo (terzo neutrale), per accordarsi o meno. Se si accordano, sottoscrivono essi stessi una sorta di lodo comune e pagano l'operato del conciliatore che sarà stato veloce ed economico. Altrimenti non pagano nulla.
Qualora invece Caio dicesse che non accoglie la richiesta la cosa finirebbe lì.
E' uno strumento che può sembrare eccessivamente ottimistico, in effetti se le parti avessero voluto accordarsi non sarebbero entrate in conflitto fin dall'inizio.
Però non si deve sottovalutare il fattore della riservatezza in cui si viene a spostare la discussione, davanti ad un terzo che cerca di mettere d'accordo due persone a lui sconosciute. A volte le acredini ed i preconcetti, presenti sia negli imprenditori che nei consumatori, ostacolano molto più dei fatti concreti.
Si sente parlare spesso anche di arbitrato.
L'esempio mediatico che ha portato questo istituto a conoscenza di tutti gli italiani è Forum.
L'arbitrato si svolge come vero e proprio contenzioso in sede stragiudiziale, davanti ad un giudice arbitro o collegio arbitrale.
Conclude il contenzioso ed inibisce il ricorso successivo alla giustizia ordinaria.
E' rituale o irrituale; il primo è complesso e porta ad una decisione in via di diritto che si attiene e riveste la forma di sentenza giudiziaria, il secondo si decide in via di equità, è meno formale e più usato.
L'udienza può essere privata.
Il risultato (irrituale più usato) non è una sentenza ma un contratto tra le parti; impugnabile davanti al giudice ordinario quale contratto con i suoi vizi ed inadempienze.
Al momento di stipulare un contratto può essere inserita un'apposita clausola che preveda, nell'istante in cui dovessero nascere "incomprensioni" ma diciamo pure dovesse aver luogo il contenzioso, di rivolgersi direttamente ad un arbitrato anziché alla giustizia ordinaria.
Altra figura ultimamente ben nota, specie in ambito automobilistico, è il Giudice di Pace.
Ha competenza in materia civile molto ampia ed una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi.
E' un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Raggiunto il 75° anno d'età cessa dalle sue funzioni.
E' tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace non è impiegato statale, percepisce una indennità.
"Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 15.493,71 Euro (casi in cui si debba contestare all'altrui assicurazione il danno non risarcito in seguito a sinistro), e le cause in cui vi sia contenzioso con la pubblica amministrazione in seguito a sanzioni, fatta eccezione per quelle urbanistiche, edilizie, del lavoro e tributarie.
Per cause civili di valore fino a 1.032,91 Euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali".
Ricordiamo che siamo solo persone che vogliono aiutare altre persone con consigli utili reperiti in rete, dati da fatti personali, fonte di studi ecc. Per avere un consiglio concreto, esaustivo, coadiuvante rivolgetevi pure alle associazioni preposte. Raccontateci anzi se vi sono state d'aiuto o meno e quale lezione ne avete tratto.